Un Matrimonio che si può fare (ma solo a determinate Condizioni)

01 febbraio 2018
Il comma 10 del Decreto Concorrenza prevede che i rappresentanti dei carrozzieri, degli assicuratori e dei consumatori si riuniscano per determinare "gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l' effettuazione delle riparazioni a regola d' arte". Tempario.it, un portale molto popolare fra gli autoriparatori, ci ha chiesto di dare una valutazione legale preventiva dei possibili accordi.

Trattative ANIA e Confederazioni: Chi Vince e Chi Perde

Avv. Marco Bordoni – Foro di Bologna

Il comma 10 dell’ unico articolo della L. 4 agosto 2017 n. 124 (“Decreto Concorrenza”) prevede che i rappresentanti dei carrozzieri, degli assicuratori e dei consumatori dovranno riunirsi per determinare “gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte” stabilendo delle “linee guida” che poi sarà cura del Ministero dello Sviluppo pubblicizzare adeguatamente.

La norma ci lascia francamente un po’ perplessi: che titolo hanno assicuratori e consumatori per stabilire in cosa consistano le “riparazioni a regola d’arte”? Forse che i carrozzieri pretendono di stabilire i parametri delle “liquidazioni a regola d’arte” o del “patrocinio a regola d’arte dei consumatori”? A ciascuno il suo lavoro. Ma si sa che c’è sempre chi è “più uguale degli altri” e il Legislatore vuole che questa trattativa si faccia (anche se poi, ovviamente, ciascuno è libero di respingere un cattivo accordo come di concluderne uno buono).

Non è un mistero che alcuni dei soggetti menzionati dalla legge si sono già attivati ed hanno intrattenuto consultazioni ed è di dominio pubblico che tali consultazioni sarebbero arrivate ad un discreto punto. Ovviamente c’è una grande curiosità, presso gli artigiani: verrà concluso un “accordo”? E questo accordo sarà vantaggioso o no?

Purtroppo non sono io a poter soddisfare queste curiosità. Tutto quello che un avvocato può fare è dare un parere su cosa rafforzerebbe e cosa indebolirebbe, sotto il profilo giuridico, la posizione dei suoi clienti, ovvero (nel mio caso) dei tanti riparatori che da anni mi gratificano della loro fiducia per “regolare i conti” con compagnie un po’ troppo prepotenti.

Partiamo dalla cronaca: oggi, grazie al Decreto Concorrenza ed ai recenti provvedimenti dell’ Antitrust e dell’ IVASS, le regole sono finalmente molto chiare e quindi sono chiari anche gli interessi contrapposti: i carrozzieri hanno interesse che la legge venga applicate, l’ ANIA che venga elusa. In altre parole il quadro giuridico attuale è ottimale (anche se poi non sempre questo si traduce in un vantaggio economico, perché le compagnie sono brave a far valere la loro superiorità economica ed organizzativa). Quindi ecco il nostro metro di valutazione dell’ accordo. Prevedrà il rispetto delle regole? Avranno vinto le associazioni. Prevedrà la loro deroga o non si pronuncerà? Avrà vinto l’ ANIA.

Vediamo quattro punti principali che considera fondamentali:

Libertà di Scelta dell’ Officina di Riparazione: il comma 11 bis del novellato art. 148 C.A.P. consacra il principio della libertà di scelta del riparatore “resta ferma per l’ assicurato la facoltà di ottenere l’ integrale risarcimento per la riparazione a regola d’ arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 122”. Peraltro gli art. 2 e 3 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 prevedono il divieto di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale, situazione che (lo ha attesto nel 2013 la Corte Europea di Giustizia) si verifica nei casi in cui le compagnie assicuratrici utilizzino la “canalizzazione” per condizionare le tariffe delle carrozzerie. Quindi il primo indizio di un buon accordo per i riparatori sarebbe l’ affermazione di un divieto di canalizzazione per le compagnie firmatarie, come previsto dalla legge.

Espunzione delle clausole abusive e vessatorie dai contratti.  Ci riferiamo sia alle clausole che, in deroga al nuovo articolo 149 bis C.A.P, stabiliscono l’ incedibilità del credito r.c. auto, che la stessa IVASS ha vietato alle compagnie con circolare del 10 ottobre 2016, sia a quelle che stabiliscono franchigie in caso di riparazione presso l’ artigiano di fiducia (in violazione all’ art. 33, comma 2, lettera t del codice del consumo). Un buon accordo per gli autoriparatori dovrebbe prevedere la spontanea rinuncia a questa clausole che, in quanto inopponibili al danneggiato (Cass. Civ. Ordinanza 5928/12), vengono sistematicamente disattese in giudizio, ma sono comunque sovente oggetto di pratiche commerciali scorrette miranti alla canalizzazione della riparazione.

Autonomia della scelta da parte degli artigiani del sistema di tempificazione e del costo orario. La disdetta, nel 2003, dell’ accordo ANIA Confederazioni, comunicata in esecuzione di precise indicazioni dell’ Antitrust, ha reso ciascun artigiano arbitro dei dei tempi e di costi orari di riparazione, nei limiti dei massimi indicati dalle associazioni di appartenenza (lo conferma una recente sentenza del Tribunale di Bologna). Con questa modesta eccezione, gli unici parametri per valutare della congruità di una fattura di riparazione sono oggi il mercato e l’ eventuale vaglio tecnico disposto dal Giudice in sede di causa. Un buon accordo, quindi, dovrebbe preservare tale libertà senza costringere l’ artigiano entro sistemi di tempificazione e tariffazione prestabiliti destinati, anche se remunerativi (ma mi permetto di dubitarne…), ad essere fulminati dall’ Antitrust come avvenne a quelli degli anni novanta.

Libertà di rivolgersi al Giudice. Consentitemi di fare appello alla mia esperienza di avvocato: il cliente carrozziere che sto per perdere è…. quello per cui ho vinto tante cause! Nessun paradosso: è normale che le compagnie assicuratrici prendano contatto per accordi con i riparatori molto “litigiosi”: in fondo (dal loro punto di vista) meglio accogliere le richieste del solo riparatore che quelle sue e del suo avvocato sommate! In realtà quando questo succede sono contento: significa che con il mio intervento ho risolto un problema al mio cliente, cliente che presto o tardi tornerà (le compagnie, per mia fortuna, hanno la memoria corta e sono solite rimangiarsi, sul lungo periodo, le concessioni). Quante volte sento i miei clienti che dicono ai periti: “pagami subito, se no passo tutto all’ avvocato”! Purtroppo per me (e fortunatamente per i miei assistiti), queste minacce sono spesso efficaci.

L’ attuale quadro normativo assegna alle assicurazioni un termine di 60 giorni per mettere a disposizione l’ offerta (art. 148 C.A.P.): non è certo un termine comodo per chi sta aspettando di riparare l’ automobile, e per l’ artigiano che attende la “luce verde” per fare il lavoro.  Tuttavia “dietro” questo termine c’è un intuibile lavoro di verifica da parte dei due assicuratori coinvolti che devono “mettersi d’ accordo” sulla liquidabilità del sinistro e sul riparto delle responsabilità. Basta leggere la Convenzione fra Assicuratori per il Risarcimento Diretto  (art. 17) per rendersi conto che questi tempi tecnici, in caso di responsabilità contestata, sono di almeno 30 giorni. Il desiderio, per i riparatori, di avere una certezza in tempi brevi o brevissimi è, purtroppo, una chimera. Qualsiasi promessa, da parte assicurativa, in tal senso, è destinata a rimanere sulla carta perché tecnicamente impossibile. Nessuna compagnia può tenere fede all’ impegno di dare il “via libera” alla riparazione in termini brevissimi.

I migliori strumenti, dati al riparatore, per realizzare in tempi ragionevoli il pagamento diretto sono quindi la cessione di credito (ora definitivamente accertata come legittima dall’ art. 149 bis C.A.P.) e la minaccia di una azione legale, i cui costi nella giurisdizione ordinaria, gravano sull’ assicuratore convenuto. Al contrario il ricorso a sistemi arbitrali, o addirittura agli organismi di mediazione e conciliazione previsti dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, prevedono nel migliore dei casi un impegno ed una perdita di tempo non remunerati, nel peggiore la spesa non recuperabile per l’ assistenza di un legale.

Spero di avervi convinti del fatto che un buon accordo dovrebbe riconoscere il diritto del riparatore ad adire liberamente la giurisdizione ordinaria senza i vincoli di qualsivoglia procedura arbitrale o concilitativa.

Quindi riepilogando:

1)    stop alle canalizzazioni;

2)    no alle clausole abusive;

3)    no alla pretesa assicurativa di dettar legge nella quantificazione dei tempi e dei costi;

4)    no a procedure arbitrali e conciliative che precludano la giurisdizione;

Sono queste le quattro partite che consentiranno ai riparatori di valutare se sia stato concluso un buon accordo.

 

 

051 460256
Powered by e-mind
Powered by e-mind
Top